Cassazione Civile, ordinanza 8 giugno 2017, n. 14369

Nell’ambito delle cessioni intracomunitarie l’erronea indicazione del codice IVA del  cessionario non determina il disconoscimento della non imponibilità ai fini IVA delle cessioni  intracomunitarie, qualora il cedente provi in modo rigoroso mediante elementi ritualmente prodotti nel corso del procedimento la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali previsti dall’art. 41 del D.L. del 30 agosto 1993, n. 331 e segnatamente la soggettività passiva del cessionario.

Contestata l’erroneità del codice identificativo IVA del soggetto cessionario, l’Agenzia fiscale non ha infatti anche l’onere di contestare anche la qualità di soggetto passivo di tale imposta del cessionario stesso, dovendo essere appunto la società contribuente cedente ad allegare e provare tale qualità del cessionario comunitario.