Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 18 maggio 2017, causaC-154/16, Latvijas Dzelzceļš» VAS c. Valsts ieņēmumu dienests: regime del transito comunitario esterno – mancata presentazione di parte della merce all’ufficio doganale di destinazione a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile.

Nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito  comunitario esterno non sia stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce, la conseguente mancata presentazione della “merce intatta all’ufficio doganale  di destinazione, fa sorgere ex art. 204 del paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92 (come modificato dal regolamento n. 648/2005) un’obbligazione doganale all’importazione per la parte della merce che non è stata presentata a tale ufficio, salvo che la perdita sia dovuta a  «forza maggiore» o a un «caso fortuito».

Per la Corte nel contesto della normativa doganale  le nozioni di “forza maggiore” e di “caso fortuito” devono essere valutate dal giudice nazionale tenendo conto sia dell’esistenza di circostanze anomale ed estranee all’operatore (elemento oggettivo) sia dell’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (elemento soggettivo).  In tal senso v. anche le sentenze: 18 dicembre 2007, causa n.C-314/06; 14 giugno 2012, causa n.C-533/10; 4 febbraio 2016, causa n.C-659/13 e C-34/14).

Il soggetto tenuto al pagamento dell’obbligazione doganale è l’obbligato principale mentre lo spedizioniere è responsabile in solido.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, par. 1, lett. d), nonché degli artt.  70 e 71 della Dir. 2006/112/CE sulla parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non è invece dovuta l’IVA all’importazione. La merce distrutta, non potendo essere immessa nel circuito economico dell’Unione, non può essere considerata “importata”.